PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. La raccolta dei tartufi è riservata al proprietario del fondo, sia esso coltivato o no.
      2. Il diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.
      3. Il proprietario del fondo può concedere la gestione della raccolta dei tartufi a raccoglitori o cooperative o società di raccoglitori autorizzati e muniti di partita IVA, ovvero ai consorzi di cui all'articolo 4.
      4. Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
      5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
      6. Al fine di salvaguardare le specificità geografiche dei generi e delle specie dei tartufi, le regioni devono certificare l'originarietà delle piante tartufigine che sono impiantate nelle nuove tartufaie.
      7. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regolamento di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332».

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogato.

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e munirsi di partita IVA»;

          b) l'ottavo comma è abrogato.

Art. 4.

      1. All'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I tartufi freschi destinati alla vendita devono essere corredati da una etichetta in cui sono obbligatoriamente indicati la data di raccolta, la zona geografica del fondo in cui sono stati raccolti, il nominativo del proprietario del fondo, il nominativo del raccoglitore se diverso dal proprietario del fondo, la specie e le varietà secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2. I tartufi devono altresì essere ben maturi e sani nonché liberi da corpi estranei e impurità»;

          b) il quinto comma è abrogato.

Art. 5.

      1. L'articolo 9 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi. Nell'etichetta di cui al primo comma dell'articolo 7 devono essere indicati anche il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento e il fondo in cui sono stato raccolti».

 

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Art. 6.

      1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «È consentito porre in commercio tartufi con l'aggiunta di aromi sintetici purché sull'etichetta non sia richiamata, né con scritte né con immagini, la presenza del tartufo».

Art. 7.

      1. Il secondo comma dell'articolo 17 è abrogato.

Art. 8.

      1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.